BUONO LIBRI 2020-2021

 BUONO LIBRI 2020/2021

Troverete tutte le informazioni utili per la domanda al seguente link:

https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/buono_libri


Bandi regionali

 





Verona 17/09/20

Oggetto: Bandi Regionali - scadenze il 15 e 30.10.2020

Gentili Presidenti

come di consueto vi trasmetto Bandi emanati dalla Regione Veneto per le nostre famiglie.

Nell'inoltro alle Scuole/Istituti/Comitati AGeSC prego lasciare il mio cellulare nel caso di interesse da parte delle famiglie.

Un saluto a tutti.

Presidente AGeSC Regione Veneto

Silvio Corso





Lettera presidente Corso BUONO SCUOLA

 LETTERA DEL PRESIDENTE AGESC REGIONE VENETO

18/09/2020

 

Carissimi tutti

vi informo che lo stanziamento del buono scuola a seguito di una variazione di bilancio, sono stati aggiunti 852.000 €, passando quindi da 4.500.000 a 5.352.000. Il decreto di pagamento e la relativa cifra spettante per ogni famiglia avverrà dopo la definizione delle circa 230 pratiche che le famiglie interessate avranno sistemato alcune difformità.

Sarà mia cura tenervi aggiornati.  Sono a disposizione se avete genitori che dopo il ricevimento della mail da parte della regione avessero delucidazioni da chiedere.

Inoltre, vi segnalo e vi prego di estendere a tutte le famiglie un’altra opportunità: il buono libri, lo stanziamento dei fondi è aumentato la somma disposizione e 6.094.008.

La scadenza del bando è il 30 ottobre 2020 in allegato troverete il bando. Ritengo che il buon lavoro e i rapporti di AGeSC con la Regione Veneto, in questi anni siano sempre più consolidati e la presenza costante nei tavoli decisionali stia dando per le nostre famiglie dei buoni risultati. 

 

Vi prego di estendere ai nostri comitati di istituto, ai gestori ai genitori, questa buona notizia e di augurare a tutti un buon inizio d’anno scolastico.

 

Silvio Corso

BUON ANNO SCOLASTICO

 BUON ANNO SCOLASTICO 2020-2021 AI RAGAZZI E ALLE FAMIGLIE!!!

COMUNICATO AGESC 17.05.2020




 
   
               Roma, 17 maggio 2020
COMUNICATO AGESC

Nella giornata di sabato 16 maggio è pervenuto un Comunicato Stampa a firma di CISM e USMI, le organizzazioni dei Superiori e delle Superiore delle Congregazioni in merito alla decisione di procedere con una interruzione delle lezioni nelle scuole nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 maggio. 

Come Associazione riteniamo che in questo frangente così difficile e delicato di fine anno scolastico risulti inadeguato fermare l’attività didattica per due giorni a fronte della necessità di portare a conclusione l’anno scolastico e di preparare al meglio il periodo degli esami per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado. 

Abbiamo riferito alle Presidenze di CISM e USMI, insieme alle altre organizzazioni partecipanti all’Agorà della Parità (Fidae, Fism, Cdo opere educative, Cnos Scuola, Ciofs Scuola, Agesc, Faes e Fondazione per l’Educazione Gesuiti) che non escludiamo la possibilità di partecipare ad una iniziativa promossa insieme, in tempi più distesi e con l’intento di mettere in evidenza la nostra presenza nel panorama della Scuola italiana, per affermare i valori della parità che ci stanno così a cuore. 

Invitiamo i genitori a non sostenere attivamente l’iniziativa di sospensione delle lezioni, verificando con i singoli gestori eventuali modalità più espressive del positivo che si sta svolgendo nei singoli istituti per riaffermare - INSIEME - che la realtà delle scuole e dei centri di FP cattolici operano e voglio continuare a operare per i quasi 900 mila allievi, per le loro famiglie e per il bene di tutta la Scuola. 

Invitiamo i genitori a sostenere l’iniziativa promossa in Lombardia, la regione italiana più colpita dall’epidemia, attraverso la diffusione della petizione “IO CI STO” nella società civile per la sottoscrizione del documento.

 Invitiamo i genitori a sostenere l’iniziativa che andremo ad attivare nei prossimi giorni coinvolgendo tutti i parlamentari per ottenere il loro diretto intervento per la modifica del Decreto Rilancio predisposto dal Governo che verrà presentato alle Camere e vedere riconosciuti, tramite il loro voto, anche i diritti degli studenti, delle famiglie, dei docenti e dei gestori delle scuole paritarie, parti integranti della Scuola e della Società italiana. 

VOGLIAMO TORNARE A FARE SCUOLA CON I NOSTRI FIGLI, LIBERI DI SCEGLIERE COME AVVIENE IN TUTTA EUROPA !


EMERGENZA COVID-19: FORMAZIONE ON LINE PER I GENITORI



E' a disposizione sul sito nazionale www.agesc.it la serie di incontri per i genitori su tematiche legate al periodo dell'emergenza e alla gestione di questo momento difficile per le famiglie

Lettera al Presidente del Consiglio 30/04/2020






Roma, 30 aprile 2020
Prot. 16/2020
al Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte
al Portavoce della Presidenza del Consiglio
al Ministro dell’Istruzione On. Lucia Azzolina
al Viceministro dell’Istruzione On. Anna Ascani
al Sottosegretario dell’Istruzione On. Giuseppe De Cristofaro
al Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Roberto Gualtieri
al Sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze On. Pier Paolo Baretta

OGGETTO: Richiesta per le famiglie delle studentesse e studenti italiani.

Alcuni Paesi europei hanno deciso la riapertura della Scuola ancora prima della ripresa delle attività economiche perché l’istruzione è considerato un settore strategico, non solo un obbligo per la formazione delle nuove generazioni. Il Governo italiano ha deciso di non riaprire a maggio, rinviando tutto a settembre. Come famiglie chiediamo una riflessione rispetto al prossimo anno scolastico, che preveda una maggiore flessibilità nelle modalità di ritorno in classe e alla didattica a distanza, per garantire il diritto di accedere alle scuole di ogni ordine e grado e all’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a tutti gli studenti, soprattutto quelli che vivono in aree non facilmente raggiungibili dalla rete internet o le cui famiglie vivono un disagio socio economico tale da non consentire il libero accesso alla didattica a distanza. Come genitori chiediamo di fare tesoro delle straordinarie esperienze fatte in queste settimane in autonomia dai docenti di molte scuole.
Raccomandiamo di prevedere una riapertura in condizioni di sicurezza per ogni scuola del Sistema Nazionale di Istruzione con protocolli che prevedano l’accurato uso di presidi sanitari e igienici per studenti, docenti e personale della scuola e le modalità di loro smaltimento.
La preannunciata riapertura del mondo economico coinvolge direttamente le famiglie dei nove milioni di studentesse e studenti del Sistema Scolastico Nazionale. Queste famiglie sono composte da genitori che sono, contemporaneamente, lavoratrici e lavoratori che dovranno riprendere l’occupazione. I figli minori a chi saranno affidati? Non sarà possibile usare la risorsa italiana dei nonni per gli impedimenti stabiliti alla mobilità delle persone anziane. Non esistono milioni di baby sitter a cui affidare i figli in età scolare. Nelle aree e per le attività dove si tornerà al lavoro si devono pensare risposte concrete per i prossimi mesi, perché tanti genitori saranno chiamati a lavoro per tutto il periodo estivo e il rischio che i ragazzi passino il loro tempo per le strade è concreto. Si finanzino le aperure di centri estivi gratuiti per dare adeguata risposta.
Per le famiglie meno fortunate in cui i genitori hanno perso il lavoro o sono stati messi in cassa integrazione chiediamo rapidi interventi per sostenere le spese per la didattica a distanza e il mantenimento dei figli per i prossimi mesi da parte dello Stato e degli Enti Locali.
Si raccomanda una particolare attenzione a predisporre una disciplina speciale, per l’anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti di tutti gli ordini e gradi di scuola e per l’ammissione degli studenti alla classe successiva, per l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti e per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione tenendo conto delle difficoltà che gli studenti hanno dovuto affrontare in questo periodo di emergenza.
Poco si è parlato dei ragazzi e delle ragazze diversamente abili in questo periodo di Covid-19 e della loro esclusione dalla scuola e dalla vita sociale, specie di coloro che hanno bisogno di costante presenza degli educatori. Quante famiglie sono state abbandonate o, peggio, “dimenticate”. Si devono approvare provvedimenti specifici perché nessuno venga lasciato indietro. Alla vigilia della Fase-2 si deve pensare anche al personale che sarà necessario assumere per adeguarsi alle prossime disposizioni sanitarie nel settore educativo/scolastico.
In un Paese in declino demografico da anni, il Governo trova le risorse per nuove assunzioni nella scuola statale, mentre cala il numero degli alunni, ma non finanzia il Piano Famiglia. Trovi risorse anche per l’assegno unico per i figli in età scolare delle famiglie italiane, vere risorse della Società.
Venga garantita la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e la libertà di insegnamento delle scuole paritarie mediante adeguati stanziamenti statali straordinari e strutturali per Scuole e Centri di Formazione Professionale, si dispongano i bandi per consentire a tutte le scuole di poter fruire del personale docente necessario per l’inizio del prossimo anno scolastico ma anche la previsione normativa per poter assumere personale docente munito di idoneo titolo di studio anche se in assenza di abilitazione.
Il sostegno alle famiglie e al Sistema Scolastico Nazionale, considerato nella sua totalità di scuole statali e paritarie, sono condizioni basilari per ridare un futuro all’economia italiana e garantire coesione sociale all’Italia nello sforzo unitario al quale siamo tutti chiamati.

L’AGeSC chiede che venga previsto:

Ø  Il rimborso alle famiglie delle spese scolastiche (comprese le rette) sostenute per il periodo marzo/giugno 2020 e detraibilità totale per la frequenza scolastica e per i servizi educativi nelle scuole paritarie nel corso del 2020 rimaste a carico delle famiglie.

Ø  L’attivazione immediata di provvedimenti a sostegno delle famiglie con figli in età scolare (assegno unico o provvedimenti similari)

Ø  L’aumento dello stanziamento a favore degli alunni delle Scuole Paritarie e dei Centri di Formazione Professionale per l’acquisto di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di didattica a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.

Ø  L’apertura di centri estivi finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni (Stato, Regioni, Comuni) per garantire un servizio ai minori fino alla ripresa dell’attività scolastica a settembre 2020 utilizzando tutte le strutture e spazi che la società civile può mettere a disposizione.
Ø  La creazione di un fondo statale straordinario e strutturale di contributo aggiuntivo per le Scuole Paritarie e i Centri di Formazione Professionale per l’anno scolastico 2019/2020.
Ø  Le Scuole Paritarie senza scopo di lucro (No Profit) siano esentate da qualsiasi tributo nazionale e locale per tutto l’anno solare 2020.

   Grazie per l’attenzione.                                                                       Il Presidente Nazionale AGeSC

                                                                                                                                    Giancarlo Frare

Proroga Richiesta Buono Scuola 2020


Decreto n.   303        del   3/4/2020

Oggetto: Contributo regionale “Buono-Scuola”.
Anno scolastico-formativo 2019-2020.
Proroga dei termini previsti dalla Delibera della Giunta regionale n. 159 del 14 febbraio 2020 e dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione n. 172 del 27 febbraio 2020, per le Istituzioni scolastiche-formative e per i richiedenti.
(L.R. 19/1/2001, n. 1).


Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in relazione al “Buono-Scuola” dell’anno scolastico-formativo 2019-2020, si prorogano i termini della procedura web previsti dalla Delibera della Giunta regionale n. 159 del 14 febbraio 2020 e dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione n. 172 del 27 febbraio 2020, disponendo per le Istituzioni scolastiche-formative: l’iscrizione alla procedura fino al 16 aprile 2020, per i richiedenti: la compilazione delle domande del contributo dal 9 aprile 2020 al 12 giugno 2020 (ore 12,00), per le Istituzioni scolastiche-formative: la conferma dei dati dichiarati nella domanda da parte dei richiedenti e l’invio delle domande alla Regione dal 9 aprile 2020 al 30 giugno 2020 (ore 12,00).


IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE


VISTA          la legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle Scuole Statali e Paritarie”;

VISTA          la Delibera della Giunta regionale n. 159 del 14 febbraio 2020, con la quale è stato approvato il bando per l'assegnazione del contributo regionale "Buono-Scuola" relativo all'anno scolastico-formativo 2019-2020, destinato alla copertura parziale delle spese che le famiglie sostengono per l'iscrizione e frequenza;

VISTA          la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO          il Decreto Dirigenziale n. 172 del 27 febbraio 2020 che, a causa dell’emergenza epidemiologica  da COVID-2019, ha disposto la proroga dei termini della procedura web previsti dall’art. 6 ”Procedura” della suindicata Delibera n. 159/2020, come segue:     

-  L’ Istituzione scolastica-formativa:
fino al 06/03/2020, nella persona del Dirigente dell’Istituzione scolastica-formativa, ha la possibilità di iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA “BUONO-SCUOLA”, che troverà nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, nella parte riservata al DIRIGENTE SCOLASTICO”;

-   Il richiedente:
   dal 07/03/2020 ed entro il termine perentorio del 08/04/2020 (ore 12,00):
   compila ed invia via web la domanda di “BUONO-SCUOLA”, seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, nella parte riservata al RICHIEDENTE;

-  L’Istituzione scolastica-formativa:
dal 07/03/2020 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 27/04/2020:
   ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conferma la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb ed invierà le domande, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto;

VISTO          l’articolo 1 del D.P.C.M. 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

RITENUTO   opportuno agevolare le Istituzioni scolastiche-formative nello svolgimento delle attività loro assegnate e, conseguentemente, le famiglie nella compilazione delle domande di contributo, con il presente atto si dispone la proroga dei termini previsti dall’art. 6 “Procedura” della suindicata DGR n. 159/2020 e dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 172 del 27 febbraio 2020, come segue:

-              L’ Istituzione scolastica-formativa:
fino al 16/04/2020, nella persona del Dirigente dell’Istituzione scolastica-formativa, ha la possibilità di iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA “BUONO-SCUOLA”, che troverà nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, nella parte riservata al DIRIGENTE SCOLASTICO”;

-       Il richiedente:
dal 09/04/2020 ed entro il termine perentorio del 12/06/2020 (ore 12,00):
compila ed invia via web la domanda di “BUONO-SCUOLA”, seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, nella parte riservata al RICHIEDENTE;

-              L’Istituzione scolastica-formativa:
dal 09/04/2020 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/06/2020:
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conferma la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb ed invierà le domande, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto;

VISTA          la L.R. 31/12/2012, n. 54 integrata e modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;


DECRETA


1.         di disporre la proroga dei termini della procedura web, previsti dall’art. 6 “Procedura” - della Delibera della Giunta regionale n. 159 del 14 febbraio 2020 (Bando) e dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione n. 172 del 27 febbraio 2020, come segue:

-       L’ Istituzione scolastica-formativa:
fino al 16/04/2020, nella persona del Dirigente dell’Istituzione scolastica-formativa, ha la possibilità di iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA “BUONO-SCUOLA”, che troverà nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, nella parte riservata al DIRIGENTE SCOLASTICO”;

-       Il richiedente:
dal 09/04/2020 ed entro il termine perentorio del 12/06/2020 (ore 12,00):
compila ed invia via web la domanda di “BUONO-SCUOLA”, seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, nella parte riservata al RICHIEDENTE;

-       L’Istituzione scolastica-formativa:
dal 09/04/2020 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/06/2020:
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conferma la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb ed invierà le domande, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto;

2.         Il presente provvedimento potrà essere soggetto a modifiche a seguito della variazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, previste dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e dal D.P.C.M. 1° aprile 2020;

3.    di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



                                                                                                        F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

DIRETTA FACEBOOK Giovedì, 2 Aprile, alle ore 11,00 su https://www.facebook.com/forumfamiglie/




Giovedì, 2 Aprile, alle ore 11,00, sarà ospite, in diretta sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/forumfamiglie/, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.
Sarà l'occasione per comprendere meglio, insieme, cosa il Governo sta studiando per sostenere le famiglie in questo periodo d'emergenza.






Tabella riassuntiva Assenze Lavoro D.L. 18/2020






Congedi, permessi, bonus, lavoro agile e agevolazioni per genitorialità e disabilità nel lavoro

Emergenza COVID-19
Congedi, permessi, bonus, lavoro agile e agevolazioni
per genitorialità e disabilità nel lavoro
a cura di Silvia Stefanovichj
Aggiornato al 26/03/2020
Sommario
 CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19 – ARTT.23 E 25 ..................................................................... 2
1. Per lavoratori dipendenti, settore privato, figli 0-12 anni o con handicap grave .............................. 2
2. Per lavoratori dipendenti, settore privato, figli 12-16 anni ................................................................ 4
3. Per lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e lavoratori autonomi, settore privato,
figli 0-12 anni o con handicap grave ............................................................................................................. 5
4. Per lavoratori dipendenti, settore pubblico ........................................................................................ 7
 BONUS (VOUCHER) PER SERVIZI DI BABY SITTING TRAMITE LIBRETTO FAMIGLIA, ALTERNATIVI AL CONGEDO PARENTALE
STRAORDINARIO COVID-19 – ARTT.23 E 25 ............................................................................................................ 8
 ESTENSIONE DEI PERMESSI EX ART.33 L.104/92 (HANDICAP GRAVE) – ART.24 ................................................... 10
 LAVORATORI DISABILI O CON GRAVI PATOLOGIE: ASSENZA COME RICOVERO OSPEDALIERO, LAVORO AGILE, ASSENZA
GIUSTIFICATA, SOSPENSIONE CONDIZIONALITA’ DEL COLLOCAMENTO MIRATO .............................................................. 12
1. Lavoratori disabili gravi, immunodepressi, con esiti da patologie oncologiche o in terapie
salvavita: assenza parificata al ricovero ospedaliero (art.26) ................................................................... 12
2. Lavoro agile (art.39) ............................................................................................................................ 13
3. Assenza giustificata (art.47) ............................................................................................................... 14
4. Sospensione degli obblighi relativi al collocamento mirato (art.40) ................................................ 14
2
 CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19 – ARTT.23 E 25
1. Per lavoratori dipendenti, settore privato, figli 0-12 anni o con handicap grave
A decorrere dal 5 marzo e sino al 3 aprile 2020, in conseguenza della chiusura delle attività
didattiche e educative prevista dal DPCM 4 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore
privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo straordinario
specifico COVID-19 utilizzabile in maniera continuativa o frazionata di massimo 15 giorni, con una
indennità pari al 50 per cento della retribuzione (con eccezione del rateo di tredicesima, gratifica
natalizia e trattamenti accessori), con la copertura della contribuzione figurativa. I genitori
possono fruire in modalità alternata del congedo, entro il massimo complessivo dei 15 giorni
previsti.
In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, della legge n.
104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale,
il limite di età dei 12 anni non si applica.
Possono accedere al congedo straordinario COVID-19 anche i genitori che hanno esaurito la
fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi
parentali ordinari (Messaggio INPS 1281/2020).
La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria (Circolare
INPS n.45 del 25/03/2020).
I periodi già fruiti come congedo parentale ordinario, verranno convertiti d’ufficio dall’INPS in
congedo straordinario COVID-19 e di conseguenza godranno dell’indennità prevista per il congedo
straordinario e non saranno computati ai fini del congedo ordinario. (Messaggio INPS 1281/2020)
Gli eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale ex art.33 del D.lgs.151/2001, fruiti
dai genitori successivamente al 5 marzo, nel massimo di 15 giorni, sono convertiti d’ufficio nel
Congedo Covid-19 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati come congedo
parentale (Circolare INPS n.45 del 25/03/2020).
La fruizione del congedo COVID-19 è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non sia
presente un genitore che fruisca di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’attività lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore.
I genitori affidatari sono equiparati a tutti gli effetti.
In alternativa al congedo parentale straordinario COVID-19 è possibile fruire di un bonus/voucher
(vedi sotto).
L’INPS procede al monitoraggio della spesa, e provvederà a rigettare le domande pervenute oltre i
limiti previsti.
Il congedo parentale straordinario COVID-19 può esser fruito cumulativamente nell’arco dello
stesso mese con i giorni di permesso retribuito per legge 104, anche come estesi dal decreto Cura
Italia, con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave (Messaggio INPS
3
1281/2020) e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42 comma 5 del D.lg.151/2001
(Circolare INPS n.45 del 25/03/2020).
Domanda:
E’ già possibile avvalersi del congedo, ma non appena l’INPS avrà completato l’adeguamento delle
procedure informatiche, sarà necessario presentare apposita istanza tramite patronato o PIN
personale INPS (circolare INPS n.45 del 25/03/2020). Da segnalare che con il Messaggio 1281/2020
l’INPS aveva consentito l’utilizzo delle modalità di richiesta già in uso per il congedo parentale
ordinario.
I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 25 marzo (data della Circolare INPS
n.45), hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una
nuova domanda, in quanto il congedo verrà convertito d’ufficio in congedo Covid-19.
I genitori di figli con handicap grave che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo,
hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del
D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda perché saranno convertiti d’ufficio nel
congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità. I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori
di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale,
possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel
caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche
con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica
di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine
degli adeguamenti in corso di ultimazione. (Messaggio INPS 1281/2020)
L’istanza va poi comunicata al datore di lavoro, in omogeneità alla procedura in essere per il
congedo parentale ordinario.
Questioni aperte:
- In attesa di ulteriori indicazioni, al termine del congedo straordinario COVID-19 è possibile
fruire del congedo parentale ordinario, in presenza dei requisiti. Ma non si ha specifica tra i
congedi fruibili cumulativamente nello stesso mese.
- Non è chiaro se, in presenza delle condizioni previste, il congedo Covid-19 sia richiedibile
per ogni figlio, come avviene per il congedo parentale ordinario, o una sola volta per il
nucleo familiare.
- In attesa di ulteriori indicazioni, il computo dei giorni del congedo straordinario COVID-19
dovrebbe avvenire in omogeneità con il congedo parentale ordinario; in assenza dunque di
rientro in servizio, anche in modalità di lavoro agile, saranno computati sabati, domeniche
e giorni festivi.
- L’esclusione del beneficio si ha se l’altro genitore è disoccupato, non lavoratore o fruisce di
strumenti di sostegno al reddito e se appartiene al medesimo nucleo familiare. Vi potrebbe
dunque essere una disparità di trattamento tra coppie genitoriali del medesimo nucleo e di
nuclei differenti.
- Non è chiaro se, nel settore sanitario privato accreditato, il datore possa rifiutare la
fruizione dei permessi. Il DL non lo prevede espressamente per i congedi parentali, ma solo
per l’estensione dei permessi ex legge 104.
4
2. Per lavoratori dipendenti, settore privato, figli 12-16 anni
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di 12-16 anni hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro con conservazione del posto e divieto di licenziamento, senza indennità né
contribuzione, per tutto il periodo di sospensione di servizi educativi e attività didattiche disposto
con il DPCM del 4 marzo 2020, purché nel nucleo familiare l’altro genitore non sia non lavoratore o
non fruisca di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione.
Attenzione: L’INPS nel Messaggio n.1281 del 20/03/2020 e nella Circolare n. 45 del 25/03/2020
definisce una limitazione al diritto di assentarsi dal lavoro, pari a 15 giorni. Tale limitazione non
può avere effetto, non essendo contenuta nel testo del DL.
Domanda:
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di
congedo straordinario COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
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3. Per lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e lavoratori autonomi,
settore privato, figli 0-12 anni o con handicap grave
A decorrere dal 5 marzo e sino al 3 aprile 2020, in conseguenza della chiusura delle attività
didattiche e educative prevista dal DPCM 4 marzo 2020, per i genitori iscritti alla gestione separata
INPS in via esclusiva è previsto un congedo straordinario COVID-19 per figli di età anche superiore
ai 3 anni ma non superiore ai 12 anni e un numero massimo di 15 giorni, con una indennità pari al
50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della
determinazione dell’indennità di maternità per ogni giornata. Non è prevista la sussistenza del
requisito di un minimo contributivo.
Per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, il congedo è previsto per figli anche maggiori di 1
anno e fino a 12 anni di età e l’indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al
30 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a
seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Non è prevista la sussistenza della regolarità
contributiva.
In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, della legge n.
104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale,
il limite di età dei 12 anni non si applica.
I genitori in possesso dei requisiti previsti possono già fruire del congedo straordinario COVID-19,
anche nei casi in cui la procedura INPS per la presentazione della domanda non sia ancora
operativa.
I periodi del congedo sono coperti da contribuzione figurativa, nei limiti previsti per le ipotesi dei
congedi parentali.
I periodi di congedo parentale ordinario eventualmente già richiesti alla data del 17 marzo (giorno
di entrata in vigore del DL n.18/2020), anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel
congedo straordinario COVID-19. (Messaggio INPS 1281/2020)
La fruizione del congedo COVID-19 è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non sia
presente un genitore che fruisca di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’attività lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore.
In alternativa al congedo parentale straordinario COVID-19 è possibile fruire di un bonus/voucher
(vedi sotto).
I genitori affidatari sono equiparati a tutti gli effetti.
L’INPS procede al monitoraggio della spesa, e provvederà a rigettare le domande pervenute oltre i
limiti previsti.
Domanda:
E’ già possibile presentare domanda all’INPS tramite patronato o PIN personale INPS, con le
normali procedure per il congedo parentale ordinario, per:
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- i genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con figli minori di 3 anni di età;
- le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno.
Dovranno invece attendere gli adeguamenti informatici per presentare domanda, pur potendo sin
d’ora fruire del beneficio (con decorrenza non antecedente al 5 marzo):
- I genitori lavoratori iscritti alla gestione separata, che abbiano raggiunto i limiti
individuali e di coppia previsti;
- Le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano raggiunto il limite individuale
previsto;
- I lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Questioni aperte:
- L’esclusione del beneficio si ha se l’altro genitore è disoccupato, non lavoratore o fruisce di
strumenti di sostegno al reddito e se appartiene al medesimo nucleo familiare. Vi potrebbe
dunque essere una disparità di trattamento tra coppie genitoriali del medesimo nucleo e di
nuclei differenti.
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4. Per lavoratori dipendenti, settore pubblico
E’ esteso ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico il medesimo congedo straordinario
specifico previsto per il settore privato, anche in relazione all’estensione normata per i figli con
handicap grave, salvo nel caso in cui uno o entrambi i genitori lavoratori stiano già fruendo di
analoghi benefici.
L’erogazione e le modalità di fruizione sono definite dall’amministrazione pubblica di riferimento.
In alternativa al congedo parentale straordinario COVID-19 è possibile fruire di un bonus/voucher
(vedi sotto).
Domanda:
La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni
dalla stessa fornite.
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 BONUS (VOUCHER) PER SERVIZI DI BABY SITTING TRAMITE LIBRETTO FAMIGLIA,
ALTERNATIVI AL CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19 – ARTT.23
E 25
In alternativa al congedo parentale straordinario COVID-19 previsto per i figli, per i medesimi
lavoratori beneficiari è possibile avere un bonus (o voucher), per prestazioni di baby sitting
utilizzate dopo il 5 marzo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.
Il bonus spetta dunque:
- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità,
purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale.
Il bonus è riconosciuto anche in caso di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento
del giudice e in caso di adozione.
Il bonus è riconosciuto a dipendenti del settore privato, iscritti alla gestione separata, autonomi
iscritti all’INPS; è riconosciuto anche a lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente
alla comunicazione delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari (art.23).
Il bonus è inoltre riconosciuto ai lavoratori pubblici, con riferimento ai lavoratori dipendenti del
settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie di medici, infermieri,
tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari. E’ inoltre
riconosciuto al personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico impiegato alle
esigenze connesse all’emergenza epidemiologica (art.25).
Il bonus è riconosciuto per ogni nucleo familiare, perciò verrà computato in modo parziale per
ogni minore del nucleo aventi diritto sino al raggiungimento del limite massimo previsto. In caso di
genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, INPS ritiene che vada richiesto ed
erogato dal soggetto che convive con il minore. In ogni caso il genitore richiedente dovrà
autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore o di essere genitore unico e la convivenza
con il minore (Circolare INPS n.44 del 24/03/2020).
Il bonus erogato dall’INPS mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24
aprile 2017, n. 50.
Il bonus è di importo complessivo massimo di 600€ per ogni nucleo familiare.
Il bonus è incrementato a massimo 1.000€ per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di:
- settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
Medici; Infermieri; Tecnici di laboratorio biomedico; Tecnici di radiologia medica; Operatori
sociosanitari
- comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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L’accesso al bonus è disciplinato dall’INPS, che riceve le domande e provvede a rigettarle in caso di
superamento del limite di spesa previsto (definito in 1.261,1 milioni per i destinatari art. 23 e 30
milioni per i destinatari art.25 per l’anno 2020), anche in via prospettica.
E’ possibile cumulare il bonus con i giorni di permesso retribuito per legge 104, anche come estesi
dal decreto Cura, e con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
La prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cassazione dell’attività lavorativa (ad
esempio NASPI CIGO, indennità di mobilità,…) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Domanda:
La modulistica ufficiale INPS è disponibile e può essere presentata attraverso i patronati o con PIN
dispositivo INPS.
Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi
tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia. Potranno farlo avvalendosi, anche in
questo caso, del supporto del patronato o con PIN dispositivo INPS, nell’apposita sezione dedicata
alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori
sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di
baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.
I lavoratori autonomi non iscritti all’INPS possono utilizzare il modulo di domanda INPS,
prenotando il budget della prestazione, in attesa che la rispettiva cassa previdenziale comunichi
all’INPS il numero dei beneficiari (Circolare INPS n.44 del 24/03/2020).
Il genitore beneficiario del bonus dovrà procedere poi alla cd. appropriazione telematica del bonus
entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda e disporne per la
remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il
loro svolgimento e comunque entro il 31/12/2020. Il prestatore di lavoro riceverà il compenso il
giorno 15 del mese, per le prestazioni inserite entro il giorno 3.
Tenuto conto della ratio dell’istituto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro (baby
sitter) potrà essere lo stesso con cui il genitore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi
un rapporto di lavoro subordinato, facendo riferimento a ore aggiuntive di lavoro domestico e
assistenza e sorveglianza dei minori.
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 ESTENSIONE DEI PERMESSI EX ART.33 L.104/92 (HANDICAP GRAVE) – ART.24
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, come
disciplinato dall’articolo 33 comma 3 (e 6) della L.104 del 1992, è incrementato di ulteriori 12
giornate complessive per il bimestre marzo-aprile.
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il
mese di aprile) è dunque possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e
aprile.
Hanno diritto all’estensione:
- Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
- Coniuge, parenti e affini entro il secondo grado di persone con disabilità grave (ovvero
entro il terzo grado nei casi previsti), non ricoverati a tempo pieno;
- Lavoratori con disabilità grave.
Nonostante il DL n.18 del 17 marzo 2020 infatti faccia letteralmente riferimento ai soli
soggetti annoverati nel comma 3 dell’art.33 della legge 104, le norme interpretative e attuative e
gli orientamenti della presidenza del Consiglio consentono di avere certezza dell’estensione anche
ai soggetti del comma 6.
Infatti, la relazione tecnica che accompagnava il Decreto Legge annovera nel conteggio i
costi relativi anche ai lavoratori con handicap grave; il 18 marzo l’ “Ufficio per le politiche in favore
delle persone con disabilità” ( disabilita.governo.it ) istituito presso la Presidenza del Consiglio ha
pubblicato nella propria pagina istituzionale l’informativa esplicativa sui permessi in questione,
definendoli come riconosciuti a “i lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è
riconosciuta disabilità grave”; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella Circolare del
24/03/2020 della DG Personale, indirizzata al personale del Ministero ma orientativa per
l’applicazione in senso generale, riconosce il diritto in capo anche ai “lavoratori con disabilità
grave”; ed infine l’INPS, pur dopo aver definito con proprio Messaggio n.1281/2020 come
beneficiari esclusivi dell’istituto i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave (ex
art.33 comma 3), torna a normare la materia riconoscendo l’applicazione estesa ai lavoratori ex
comma 6 con Circolare INPS n.45 del 25/03/2020.
La Cisl ha presentato proposta di emendamenti al Senato, con l’intento di modificare il DL
in sede di conversione per accogliere tale indirizzo anche nella legge originalmente istitutiva, in
modo che possa essere definito anche nel caso di eventuali proroghe dell’istituto.
Il personale sanitario può accedere al beneficio, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Non sarà possibile fruire dei permessi nella forma dei riposi orari giornalieri, ma sarà sempre
possibile frazionare i giorni in ore, almeno nel settore privato. Ai fini della frazionabilità in ore,
restano fermi gli algoritmi già in uso (ex Messaggi INPS n.16866/2007 e n.3114/2018) per la
quantificazione del massimale orario dei 3 giorni mensili ordinariamente previsti, sia nel caso di
tempo pieno che di part-time; per i 12 giorni di permessi aggiuntivi Covid-19, invece, in caso di
rapporti di lavoro part-time verticale o misto, si applica il seguente algoritmo: (orario medio
settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/orario medio settimanale
teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 12. I permessi possono essere fruiti anche
consecutivamente nello stesso mese. (Messaggio INPS n.1281/2020 e Circolare INPS n.45 del
25/03/2020).
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Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi (Circolare Ministero
del lavoro – DG Personale del 24/03/2020).
Si confermano le disposizioni in essere in materia di fruizione di permessi ex art.33 L.104/92 e
pertanto è possibile cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore, in caso assista più
soggetti disabili gravi; o in caso assista un soggetto disabile grave e sia lavoratore disabile grave
egli stesso. (Circolare INPS n.45 del 25/03/2020).
Domanda:
I lavoratori del settore privato già in possesso di provvedimento di autorizzazione dell’INPS in
vigore nei mesi di marzo e aprile, in relazione ai permessi ordinari ex art.33 L.104/92, possono
presentare domanda esclusivamente al datore di lavoro secondo le modalità già in uso.
I lavoratori del settore privato privi di provvedimento di autorizzazione in corso di validità devono
presentare domanda all’INPS tramite patronato o PIN personale e, una volta ottenuto il
provvedimento, potranno presentare domanda al datore di lavoro. Considerato che l’INPS ha
sospeso le visite di accertamento, si è in attesa di delucidazioni dall’Istituto in merito alla
possibilità di utilizzare l’autorizzazione provvisoria.
I lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato devono presentare una
nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una
istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.
I lavoratori del settore pubblico presentano la domanda alla propria Amministrazione pubblica di
riferimento, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
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 LAVORATORI DISABILI O CON GRAVI PATOLOGIE: ASSENZA COME RICOVERO
OSPEDALIERO, LAVORO AGILE, ASSENZA GIUSTIFICATA, SOSPENSIONE
CONDIZIONALITA’ DEL COLLOCAMENTO MIRATO
1. Lavoratori disabili gravi, immunodepressi, con esiti da patologie
oncologiche o in terapie salvavita: assenza parificata al ricovero
ospedaliero (art.26)
Per i lavoratori dei settori pubblico e privato con disabilità con connotazione di gravità, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della L.104/92 o in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti
organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da
esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo
3, comma 1, della citata L. n. 104, fino al 30 aprile 2020, i periodi di assenza dal servizio sono
equiparati al ricovero ospedaliero (ex art. 19 comma 2, del DL 2 marzo 2020 n.9).
Tali periodi sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto e, essendo
parificati al ricovero ospedaliero, per molti CCNL non sono computabili ai fini del periodo di
comporto.
Questioni aperte:
- Non è chiaro quale sia la certificazione che da accesso all’istituto, nella seconda fattispecie.
Non è chiaro nello specifico se sia necessario essere in possesso della certificazione di
handicap non in condizione di gravità (comma 1) (la Circolare Ministero Lavoro – DG
Personale del 24/03/2020 non fa riferimento alla Certificazione di handicap ex comma 1,
ma a “idonea certificazione” delle condizioni di immunodepressione, patologia oncologica
o sottomissione a terapie salvavita) e se essa sia sufficiente, laddove nel verbale di
accertamento si riconosca una delle condizioni descritte (immunodepressione, esiti da
patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita), o altrimenti quale altra
certificazione sanitaria sia necessaria. Si rileva inoltre come ottenere la certificazione di
handicap al momento risulti impossibile a causa delle sospensioni degli accertamenti in
atto, e sarebbe preferibile optare per certificazioni sanitarie già in possesso dei lavoratori
o, in alternativa, l’attestazione del medico di medicina generale.
- Non è chiara la procedura per i lavoratori con handicap in condizione di gravità.
- Andrà specificato che l’equiparazione dell’assenza con il ricovero ospedaliero ha effetto per
la retribuzione e il calcolo delle assenze ai fini del comporto, ove previsto, ma non rileva ai
fini della possibilità di un parente o affine di accedere ai permessi ex L.104/92 per la cura
del lavoratore disabile in condizione di gravità.
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2. Lavoro agile (art.39)
Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti con handicap in condizione di gravità o che abbiano
nel proprio nucleo familiare una persona handicap in condizione di gravità, hanno diritto a
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ai sensi della L. 81/2017) a condizione che tale
modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La suddetta disciplina si applica, in quanto compatibile e fatta salva l’applicazione delle diverse
disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, secondo le direttive emanate anche per la promozione della conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, adottate in base a quanto previsto
dall’art. 14 della L. 124/2015. In ogni caso, fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19 ovvero fino a una data antecedente stabilita con DPCM, il lavoro agile
è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni
(ex art.87 del DL n.18/2020).
Durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile può essere applicato anche in
assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e che gli obblighi di informativa
possono essere assolti in via telematica.
Viene, inoltre, previsto un diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti
da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai quali è riconosciuta la priorità
nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
Questioni aperte:
- Non è di facile delimitazione la nozione di prestazione con caratteristiche “non compatibili”
con la prestazione di lavoro in modalità agile.
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3. Assenza giustificata (art.47)
Fatti salvi i congedi e permessi (artt.23 e 24) e i diritti e tutele per l’accesso al lavoro agile (art.39)
definiti nel presente decreto, fino al 30 aprile l’assenza dal lavoro di uno dei genitori conviventi di
figlio con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi
dell’articolo 2119 del codice civile, se preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di
accudimento a seguito della sospensione delle attività dei Centri diurni.
4. Sospensione degli obblighi relativi al collocamento mirato (art.40)
Considerata la situazione di emergenza, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai
casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto,
tra gli altri, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n.
68.
Questioni aperte:
- Essendo inserito nel contesto delle sospensioni della condizionalità, andrà chiarito se
sospende le chiamate sui presenti e gli avviamenti numerici obbligatori.